SUPERBONUS 110%: DECRETI e ISTRUZIONI

SUPERBONUS 110%

Legge 17 luglio 2020 n.77 Conversione del DL Rilancio, 19 maggio 2020 n. 34

Il presente articolo viene redatto utilizzando le fonti ufficiali come segue:

Legge 17 luglio 2020 n.77 conversione del DL Rilancio, 19 maggio 2020 n.4

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/07/18/180/so/25/sg/pdf

Decreto MISE, MEF, MATTM, MIT – Efficienza Energetica -Requisiti Ecobonus (Requisiti Tecnici) 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/energia/superbonus-110

Decreto MISE – Asseverazioni

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2041355-superbonus-esismabonus-al-110-firmato-il-decreto-asseverazioni

QUALI SONO GLI INTERVENTI TRAINANTI

Per accedere ai benefici del Superbonus occorre realizzare almeno uno dei seguenti interventi, detti ‘trainanti’:

1. isolamento termico a cappotto per almeno il 25% della superficie disperdente

2. sostituzione impianto riscaldamento con pompa di calore centralizzata ad alta efficienza

3. riqualificazione antisismica.

Il Superbonus si applica anche a tutti gli alti interventi di efficienza energetica, nei limiti di spesa per ciascun intervento, a condizione che essi siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi ‘trainanti’.

Effettuando almeno uno dei tre interventi TRAINANTI di cui sopra, il proprietario può accedere anche al Superbonus per gli interventi TRAINATI se effettuati congiuntamente, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente:

  • Serramenti (finestre + infissi)
  • caldaie a condensazione
  • scaldacqua a pompa di calore
  • solare termico
  • frangisole
  • domotica

Effettuando almeno uno dei tre interventi TRAINANTI di cui sopra, il proprietario può accedere anche alla detrazione al 110% per gli interventi TRAINATI di ristrutturazione edilizia previsti dal DPR 6 giugno 2001 n. 380 Art. 3 Comma 1 Lettere d), e), f):

  • ristrutturazione edilizia
  • ristrutturazione urbana
  • nuova edificazione

Effettuando almeno uno dei tre interventi TRAINANTI di cui sopra, il proprietario può accedere anche al Superbonus per gli interventi TRAINATI:

  • impianti fotovoltaici, fino a una spesa di 48.000 €
  • sistemi di accumulo correlati agli impianti fotovoltaici
  • impianti di microcogenerazione
  • colonnine di ricarica autoveicoli elettrici

Se l’edificio è sottoposto a vincolo beni culturali / paesaggio, o se gli interventi sono vietati dai regolamenti urbanistici comunali, il Superbonus è riconosciuto per gli interventi TRAINATI, indipendentemente dagli interventi TRAINANTI, purché sia ottenuto il miglioramento di due classi energetiche o comunque il raggiungimento della classe energetica più alta.

Impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia – interventi di manutenzione e ammodernamento: principi di riferimento e semplificazione degli adempimenti

Il GSE, nel perseguire e conseguire gli obiettivi di sostenibilità ambientale, guarda con favore alla massimizzazione della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, all’interno delle risorse monetarie assegnate.
Il GSE, pertanto, in attesa della definizione delle Procedure previste dall’art. 30 del DM 23 giugno 2016, anticipa alcuni princìpi generali di riferimento per la gestione degli interventi di manutenzione e ammodernamento tecnologico realizzati su impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia, auspicando la diffusione di “buone pratiche” finalizzate all’implementazione di tecnologie avanzate e addizionali che rendano il parco di generazione da fonte solare più affidabile, performante e moderno.
In via preliminare, si specifica che tali interventi non devono comportare indebiti incrementi di spesa (anche in riferimento al costo indicativo cumulato annuo raggiunto il 6 luglio 2013) e devono essere debitamente autorizzati da tutti gli Enti/Autorità competenti.
Il Soggetto Responsabile è inoltre tenuto a garantire per tutto il periodo d’incentivazione, anche a seguito di un intervento di manutenzione, la sussistenza di tutti i requisiti che hanno determinato il riconoscimento della tariffa incentivante e di eventuali premi o maggiorazioni.

 

1. Princìpi di riferimento
Fino alla pubblicazione delle relative Procedure, nella valutazione di comunicazioni pervenute a seguito di un intervento di manutenzione il GSE farà riferimento alle prescrizioni dei decreti ministeriali che hanno determinato l’ammissione agli incentivi in Conto Energia (dal I° al V° CE) nonché ai seguenti princìpi (art. 30 del Decreto):
1. per salvaguardare l’efficienza del parco di generazione, è consentita la realizzazione di interventi di manutenzione e ammodernamento sugli impianti incentivati che non causino indebiti incrementi della spesa di incentivazione
2. gli interventi di manutenzione e ammodernamento possono prevedere la sostituzione anche dei componenti principali dell’impianto (moduli e  inverter)
3. in caso di sostituzione dei moduli, per facilitare e rendere possibile l’eventuale riconfigurazione delle stringhe di generazione, sono ammissibili limiti percentuali di incremento sul valore della potenza elettrica nominale:
  • a. fino al 5% di incremento nei casi di impianti con potenza totale non superiore a 20 kW
  • b. fino all’1% di incremento nei casi di impianti con potenza totale superiore a 20 kW
    (I limiti indicati si riferiscono all’incremento massimo complessivamente ottenuto anche a seguito di più interventi di manutenzione, per tutto il periodo di incentivazione).
4. per la realizzazione di interventi che prevedano la sostituzione definitiva dei componenti principali, questi devono essere nuovi o rigenerati
5. per far fronte a interventi di ripristino di un impianto che ha subito ad esempio guasti estesi o incendi, è consentito l’utilizzo, anche temporaneo, di componenti di riserva nella disponibilità del Soggetto Responsabile dell’impianto o nella titolarità di soggetti diversi; in tali casi, le sostituzioni non devono comportare incrementi della potenza nominale dell’impianto.
Tali princìpi saranno applicati anche alle comunicazioni pervenute al GSE prima del 30 giugno 2016 (data di entrata in vigore del DM 23 giugno 2016).
Il GSE, per tutta la durata del periodo di incentivazione, ha la facoltà di verificare la conformità delle modifiche apportate e la veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi e per gli effetti del DM 31 gennaio 2014.
2. Obblighi di comunicazione
  •  Per interventi che modifichino i dati caratteristici o di configurazione degli impianti

Il Soggetto Responsabile è tenuto a comunicare al GSE l’avvenuta realizzazione di tutti gli interventi di manutenzione che abbiano modificato dati caratteristici o di configurazione dell’impianto in modo tale da inficiare i requisiti che hanno consentito il riconoscimento della tariffa incentivante e di eventuali premi o maggiorazioni previsti dal Conto Energia di riferimento.
Tale comunicazione, resa dal Soggetto Responsabile sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del DPR n. 445/2000) sulla base del modello di cui all’ Allegato 1, deve essere inviata al GSE entro sessanta giorni dall’esecuzione dell’intervento di manutenzione, anche al fine di consentire al GSE di effettuare le dovute verifiche (DM 31 gennaio 2014).
Nei casi in cui la documentazione inviata con la comunicazione non rappresenti esaustivamente l’intervento realizzato o emerga che la realizzazione dell’intervento produce effetti e conseguenze sul mantenimento degli incentivi, il GSE si riserva la facoltà di avviare un procedimento amministrativo (Legge 241/90), che si concluderà nei 90 giorni successivi, per verificare la sussistenza di tutti i requisiti che hanno consentito il riconoscimento della tariffa incentivante e di eventuali premi o maggiorazioni previsti dal Conto Energia di riferimento, nonché il rispetto delle disposizioni del DM 23 giugno 2016.

  • Per interventi che non modifichino i dati caratteristici o di configurazione degli impianti

Per tutti gli interventi di manutenzione e ammodernamento effettuati che non abbiano modificato i dati caratteristici o di configurazione dell’impianto, in modo tale da non produrre effetti sui requisiti che hanno consentito il riconoscimento della tariffa incentivante e di eventuali premi o maggiorazioni,  il Soggetto Responsabile è tenuto a comunicare al GSE esclusivamente l’avvenuta modifica con dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DPR 445/00) sulla base del modello di cui all’ Allegato 2, fermo l’obbligo di conservare idonea documentazione in sito.
A titolo esemplificativo, rientrano in questa categoria gli interventi di:

  • spostamento degli inverter e dei componenti elettrici minori (apparecchiature di misura, protezioni di interfaccia, trasformatori di isolamento, trasformatori elevatori, quadri elettrici, etc)
  • sostituzione, rimozione, nuova installazione dei componenti elettrici minori qualora l’intervento non determini variazioni del regime di cessione in Rete dell’energia prodotta dall’impianto
  • interventi effettuati sulle strutture di sostegno dei moduli o sulle strutture edilizie su cui l’impianto è stato installato che non comportino variazioni ai requisiti in base ai quali l’impianto è stato incentivato.

 

3. Interventi esenti dall’obbligo di comunicazione

Sono esclusi dagli obblighi di comunicazione di cui sopra tutti gli interventi effettuati su impianti incentivati con potenza nominale inferiore o uguale a 3 kW in regime di scambio sul posto, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui ai punti 3a e 4 del paragrafo “Principi di riferimento”, ad eccezione delle ipotesi di inserimento, nella configurazione elettrica, di un sistema di accumulo di energia.

 

4. Valutazione preliminare
Il Soggetto Responsabile di impianti con potenza superiore a 3 kW, nei casi di interventi di manutenzione programmabili in quanto riconducibili a sopravvenuti motivi di interesse pubblico, a eventi di forza maggiore, a eventi straordinari ed eccezionali o comunque non dipendenti dalla volontà del Soggetto Responsabile, può presentare al GSE una richiesta di valutazione preliminare sui possibili effetti dell’intervento di manutenzione ai fini del mantenimento degli incentivi riconosciuti.
5. Costi di istruttoria
Secondo quanto stabilito dal DM 24 dicembre 2014, i Soggetti Responsabili di impianti interessati da un intervento di manutenzione/ammodernamento o che facciano richiesta di valutazione preliminare di un progetto di intervento di manutenzione/ammodernamento devono corrispondere al GSE un corrispettivo a copertura dei costi di istruttoria. Pertanto, qualora ne ricorrano le condizioni, il GSE provvederà a inviare al Soggetto Responsabile dell’impianto oggetto dell’intervento la fattura con gli importi dovuti per l’espletamento delle attività, unitamente alle indicazioni per procedere al pagamento.
(fonte http://www.gse.it/it/salastampa/news/Pages/Impianti-fotovoltaici-incentivati-in-Conto-Energia–interventi-di-manutenzione-e-ammodernamento-principi-di-riferimento-e.aspx)

Energie rinnovabili

Fonti Rinnovabili

Fonti Rinnovabili

I mutamenti climatici ed il progressivo esaurimento delle risorse naturali, energetiche fossili in particolare, ci spostano l’attenzione nella direzione della sostenibilità, della tutela dell’ambiente e delle generazioni future. Proprio in quest’ottica le fonti rinnovabili rappresentano l’unica via perseguibile. L’introduzione di tecnologie più efficienti e rispettose dell’ambiente in tutti i settori energivori (come ad esempio trasporti, riscaldamento, raffrescamento e processi industriali) e interventi nei modelli di sviluppo economico e di organizzazione sociale, unitamente a cambiamenti negli stili di vita possono portare a risparmi significativi di energia e di emissioni di inquinanti.

Quando si parla di energie rinnovabili ci si riferisce a quelle forme di energia quali il fotovoltaico, l’eolico, il moto ondoso, la geotermia, le biomasse, generate da fonti che, per caratteristica intrinseca, si rigenerano in un arco di tempo da non pregiudicare le risorse per le generazioni future.

Un impianto solare fotovoltaico è un sistema di conversione dell’energia irradiata dal sole in energia elettrica; tale sistema sfrutta il principio fisico dell’effetto fotovoltaico ed utilizza una serie di componenti elettrici, spostandosi da monte (pannelli fotovoltaici) a valle dell’impianto (utenza elettrica, rete elettrica).

I sistemi eolici effettuano la trasformazione dell’energia cinetica  del vento in energia meccanica disponibile all’asse di rotazione degli aeromotori e, tramite una catena cinematica, azionano pompe o compressori, circuiti oleodinamici, frantumano materiali (mulini) o svolgono altre funzioni tipiche dei motori primi. Gli aerogeneratori sono sistemi eolici che effettuano la conversione dell’energia meccanica del vento in energia elettrica.

Le biomasse hanno il vantaggio di poter produrre energia per i mercati elettrico, termico e per i trasporti. Le ragioni per utilizzare le biomasse per produrre energia sono legate al ciclo dell’anidride carbonica. La biomassa da legno e da residui dell’agricoltura è tradizionalmente la sola fonte energetica per i paesi in via di sviluppo. Esistono diverse strategie per convertire  una vasta gamma di biomasse grezze in energia. In generale, la biomassa può essere definita come qualsiasi sostanza di matrice organica, non derivata da processi di fossilizzazione, utilizzabile a fini energetici.