SCAMBIO SUL POSTO

COS’E’?

 

E’ LO STRUMENTO PER IMMAGAZZINARE L’ENERGIA PRODOTTA E NON AUTOCONSUMATA

Il servizio di Scambio sul Posto è una particolare forma di autoconsumo in sito che consente di compensare l’energia elettrica prodotta e immessa in rete in un certo momento con quella prelevata e consumata in un momento differente da quello in cui avviene la produzione.

Nello Scambio sul Posto si utilizza quindi il sistema elettrico quale strumento per l’immagazzinamento virtuale dell’energia elettrica prodotta ma non contestualmente autoconsumata. Condizione necessaria per l’erogazione del servizio è la presenza di impianti per il consumo e per la produzione di energia elettrica sottesi a un unico punto di connessione con la rete pubblica.

https://www.gse.it/servizi-per-te/fotovoltaico/scambio-sul-posto

https://www.gse.it/servizi-per-te/fotovoltaico/scambio-sul-posto/chi-pu%C3%B2-accedere

https://www.gse.it/servizi-per-te/fotovoltaico/scambio-sul-posto/come-accedere

https://www.gse.it/servizi-per-te/fotovoltaico/scambio-sul-posto/documenti

https://www.gse.it/servizi-per-te/fotovoltaico/scambio-sul-posto/tempistiche-e-pagamenti

https://www.gse.it/servizi-per-te/fotovoltaico/scambio-sul-posto/modello-unico-gestori-di-rete

https://www.gse.it/servizi-per-te/fotovoltaico/scambio-sul-posto/ssp-per-la-pa

https://www.gse.it/servizi-per-te/fotovoltaico/scambio-sul-posto/ssp-per-la-pa

 

 

 

 

 

 

 

    fonte gse.it

    GSE, ONLINE I MODELLI UNICI PER LA REALIZZAZIONE, CONNESSIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI FINO A 200 KW E PER QUELLI DI MICROCOGENERAZIONE FINO A 50 KWE

    Sono stati pubblicati i nuovi template per la compilazione della parte I e II del Modello Unico per gli impianti fotovoltaici fino a 200 kW (Decreto del 2 agosto 2022) e della parte I e II del Modello Unico per gli impianti di microcogenerazione FER e CAR fino a 50 kWe (Decreto 16 marzo 2017).

    I nuovi template, come previsto dalla delibera ARERA 674/2022/R/eel, potranno essere utilizzati a decorrere dal 1 febbraio 2023 e, in particolare il Modello Unico per gli impianti fotovoltaici consentirà:

    • la connessione degli impianti fotovoltaici fino a 200 kW presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi e che non condividono il punto di connessione esistente con altri impianti di produzione;
    • l’accesso al regime del Ritiro Dedicato, Scambio sul Posto e la cessione dell’energia a mercato mediante il conferimento ad una controparte diversa dal GSE.

    I produttori interessati a questa procedura semplificata dovranno interfacciarsi esclusivamente con i Gestori di Rete. Dopo la ricezione del Modello Unico da parte dei gestori di rete, il GSE provvederà ad attivare il contratto di Ritiro Dedicato e/o Scambio sul posto. 

    Per quanto riguarda, invece, l’accesso ai servizi di Scambio sul Posto o Ritiro Dedicato, attraverso la procedura standard, rimane invariata la modalità prevista dal GSE, ovvero la presentazione della richiesta direttamente dal produttore sui rispettivi portali.

      fonte gse.it

      SCAMBIO SUL POSTO

      Il servizio di Scambio sul Posto è una particolare forma di autoconsumo in sito che consente di compensare l’energia elettrica prodotta e immessa in rete in un certo momento con quella prelevata e consumata in un momento differente da quello in cui avviene la produzione.

      Nello Scambio sul Posto si utilizza quindi il sistema elettrico quale strumento per l’immagazzinamento virtuale dell’energia elettrica prodotta ma non contestualmente autoconsumata. Condizione necessaria per l’erogazione del servizio è la presenza di impianti per il consumo e per la produzione di energia elettrica sottesi a un unico punto di connessione con la rete pubblica.  

        Al via il bonus per l’installazione di sistemi collegati a impianti “green”. Pubblicati modello e istruzioni, domande dal 1° al 30 marzo 2023

        Pronte le regole per fruire del credito d’imposta riconosciuto per le spese di installazione di sistemi di accumulo dell’energia collegati ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, come i pannelli fotovoltaici. Con un provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, sono stabiliti i termini e le modalità per beneficiare dell’agevolazione prevista dalla legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021) per le spese sostenute nel 2022 e viene approvato il modello di istanza da trasmettere alle Entrate.

        Chi può richiedere il tax credit – Possono beneficiare dell’agevolazione le persone fisiche che, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, sostengono spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto (Dl n. 91/2014). Con successivo provvedimento l’Agenzia delle Entrate, sulla base del rapporto tra ammontare delle risorse stanziate (3 milioni di euro per il 2022) e ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze, renderà nota la percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun soggetto.

        Come fare richiesta – L’istanza va inviata dal 1° marzo al 30 marzo 2023 esclusivamente con modalità telematiche, utilizzando il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario. Entro 5 giorni dall’invio viene rilasciata una ricevuta che attesta la presa in carico della domanda (o lo scarto, con le relative motivazioni). Il bonus è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2022, in diminuzione delle imposte dovute e l’eventuale ammontare non utilizzato potrà essere fruito negli anni successivi.

        Roma, 12 ottobre 2022

          Provvedimento del 11 ottobre 2022

          Oggetto: Definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto dell’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per le spese sostenute relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili

           

          Articolo completo su https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-11-ottobre-2022 

          (fonte agenziaentrate.gov)

            SUPERBONUS 110%: DECRETI e ISTRUZIONI

            SUPERBONUS 110%

            Legge 17 luglio 2020 n.77 Conversione del DL Rilancio, 19 maggio 2020 n. 34

            Il presente articolo viene redatto utilizzando le fonti ufficiali come segue:

            Legge 17 luglio 2020 n.77 conversione del DL Rilancio, 19 maggio 2020 n.4

            https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/07/18/180/so/25/sg/pdf

            Decreto MISE, MEF, MATTM, MIT – Efficienza Energetica -Requisiti Ecobonus (Requisiti Tecnici) 

            https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/energia/superbonus-110

            Decreto MISE – Asseverazioni

            https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2041355-superbonus-esismabonus-al-110-firmato-il-decreto-asseverazioni

            QUALI SONO GLI INTERVENTI TRAINANTI

            Per accedere ai benefici del Superbonus occorre realizzare almeno uno dei seguenti interventi, detti ‘trainanti’:

            1. isolamento termico a cappotto per almeno il 25% della superficie disperdente

            2. sostituzione impianto riscaldamento con pompa di calore centralizzata ad alta efficienza

            3. riqualificazione antisismica.

            Il Superbonus si applica anche a tutti gli alti interventi di efficienza energetica, nei limiti di spesa per ciascun intervento, a condizione che essi siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi ‘trainanti’.

            Effettuando almeno uno dei tre interventi TRAINANTI di cui sopra, il proprietario può accedere anche al Superbonus per gli interventi TRAINATI se effettuati congiuntamente, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente:

            • Serramenti (finestre + infissi)
            • caldaie a condensazione
            • scaldacqua a pompa di calore
            • solare termico
            • frangisole
            • domotica

            Effettuando almeno uno dei tre interventi TRAINANTI di cui sopra, il proprietario può accedere anche alla detrazione al 110% per gli interventi TRAINATI di ristrutturazione edilizia previsti dal DPR 6 giugno 2001 n. 380 Art. 3 Comma 1 Lettere d), e), f):

            • ristrutturazione edilizia
            • ristrutturazione urbana
            • nuova edificazione

            Effettuando almeno uno dei tre interventi TRAINANTI di cui sopra, il proprietario può accedere anche al Superbonus per gli interventi TRAINATI:

            • impianti fotovoltaici, fino a una spesa di 48.000 €
            • sistemi di accumulo correlati agli impianti fotovoltaici
            • impianti di microcogenerazione
            • colonnine di ricarica autoveicoli elettrici

            Se l’edificio è sottoposto a vincolo beni culturali / paesaggio, o se gli interventi sono vietati dai regolamenti urbanistici comunali, il Superbonus è riconosciuto per gli interventi TRAINATI, indipendentemente dagli interventi TRAINANTI, purché sia ottenuto il miglioramento di due classi energetiche o comunque il raggiungimento della classe energetica più alta.