La Regione Puglia estende a 1 MW la soglia di applicazione della procedura abilitativa semplificata (Pas) per la costruzione e l’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Con la modifica introdotta dalla Lr 37/2023 (legge di stabilità regionale) la Puglia ha esteso a 1 MW la Pas per le rinnovabili, usufruendo della possibilità concessa dalla normativa nazionale.

L’articolo 6, comma 1 del Dlgs 28/2011 (attuazione della direttiva sulle rinnovabili) stabilisce infatti che per gli impianti che non superano le soglie della Tabella A, allegata al Dlgs 387/2003, è sufficiente una procedura semplificata, ma le Regioni e le Province autonome possono estendere la soglia di applicazione della Pas agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW.

L’articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 25 del 2012 (modificato dalla legge 37/2023) ora prevede che “per l’attività di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, la soglia di applicazione della procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 6, comma 1, del medesimo decreto è estesa ad 1 MW elettrico, fatta salva l’ulteriore disciplina stabilita a livello nazionale”.

La norma regionale modificata (articolo 6, comma 2) rinvia invece alle disposizioni del Dlgs 28/2011 (articolo 6, comma 9-ter) per quanto riguarda l’intervento sottoposto alla Pas nel caso in cui ci sia il coinvolgimento di più Comuni.

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