La FORMAZIONE alla SICUREZZA nelle scuole

LA FORMAZIONE ALLA SICUREZZA DI LAVORATORI, PREPOSTI, DIRIGENTI E DATORI DI LAVORO RSPP NEL NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI

 

Dal 27 gennaio 2012 sono entrati in vigore gli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11 gennaio 2012, riguardanti la formazione alla sicurezza dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti (art. 37, comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008), nonché dei datori di lavoro che intendano svolgere i compiti di RSPP (art. 34, commi 2 e 3).

Quali le conseguenze per la scuola?
Per la scuola, che rientra tra le attività classificate a “rischio medio”, significa l’obbligo di organizzare, entro 1 anno, per tutto il personale corsi di formazione della durata di almeno 12 ore (4 ore di formazione generale e 8 di formazione specifica) e assicurare un aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore.

Testo degli accordi
Rinvio al testo dell’accordo, per conoscere, oltre alla durata dei corsi, i contenuti, le condizioni per acquisire i crediti formativi, le indicazioni organizzative e metodologiche, i requisiti dei formatori (clicca per visualizzare il pdf):
Accordo formazione per lavoratori, preposti e dirigenti
Accordo formazione per datore di lavoro RSPP
Sintesi dei requisiti principali della formazione da assicurare nella scuola