MONITORAGGIO GAS RADON OBBLIGATORIO

Si porta a conoscenza della S.V. la Legge Regionale Puglia n. 30 del 03/11/2016, che prevede il monitoraggio di questo gas radioattivo in tutti i luoghi di lavoro, indipendentemente se ci sono o meno locali interrati o seminterrati.

Attualmente la Legge Nazionale D.Lgs. 241/00 viene applicata solo nelle unità produttive ove sono presenti i locali sotterranei con postazioni lavorative. 

Poiché è in corso un recepimento di una direttiva europea che estende il monitoraggio Radon in tutti i luoghi di lavoro, la Regione Puglia ha anticipato tutti ed ha promulgato la legge di cui sopra.

A scopo puramente informativo, il Radon, quale principale sorgente naturale di radiazioni ionizzanti a cui la popolazione mondiale è esposta, secondo l’Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro, dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, è stato identificato come cancerogeno di gruppo 1, collocandolo al 2° posto dopo il fumo da tabacco quale causa di tumori polmonari.

Il monitoraggio consiste nell’applicazione di un numero di dosimetri ambientali, in funzione della superficie del locale, per circa due semestri. Essi saranno forniti dal sottoscritto, come pure il loro posizionamento. Alla fine dell’anno di monitoraggio, sarà redatta una relazione tecnica a firma di un Esperto Qualificato che sarà inviata agli Organi di Vigilanza.

La Regione Puglia, nella Legge n. 30 del 03/11/2016, ha stabilito pure che l’avvio delle procedure di monitoraggio deve avvenire entro e non oltre 90 gg. dall’entrata in vigore e che, in caso di inadempienza dell’applicazione, si procederà alla sospensione della certificazione di agibilità degli edifici interessati.

Scrivetemi per eventuali chiarimenti…

La FORMAZIONE alla SICUREZZA nelle scuole

LA FORMAZIONE ALLA SICUREZZA DI LAVORATORI, PREPOSTI, DIRIGENTI E DATORI DI LAVORO RSPP NEL NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI

 

Dal 27 gennaio 2012 sono entrati in vigore gli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11 gennaio 2012, riguardanti la formazione alla sicurezza dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti (art. 37, comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008), nonché dei datori di lavoro che intendano svolgere i compiti di RSPP (art. 34, commi 2 e 3).

Quali le conseguenze per la scuola?
Per la scuola, che rientra tra le attività classificate a “rischio medio”, significa l’obbligo di organizzare, entro 1 anno, per tutto il personale corsi di formazione della durata di almeno 12 ore (4 ore di formazione generale e 8 di formazione specifica) e assicurare un aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore.

Testo degli accordi
Rinvio al testo dell’accordo, per conoscere, oltre alla durata dei corsi, i contenuti, le condizioni per acquisire i crediti formativi, le indicazioni organizzative e metodologiche, i requisiti dei formatori (clicca per visualizzare il pdf):
Accordo formazione per lavoratori, preposti e dirigenti
Accordo formazione per datore di lavoro RSPP
Sintesi dei requisiti principali della formazione da assicurare nella scuola

Docente-formatore per la sicurezza sul lavoro

visore sicurezza CM

Il Decreto del Ministero del Lavoro del 6 marzo 2013 (in vigore dal 18 marzo 2014), in attuazione del Decreto Legislativo n. 81/2008, definisce i criteri per la qualificazione del docente-formatore in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro, richiedendo la contemporanea presenza di 3 fattori fondamentali e obbligatori: conoscenza, esperienza e capacità didattica del formatore.

Quest’ultima, può essere certificata attraverso la frequenza di uno specifico percorso formativo in didattica per la sicurezza sul lavoro della durata di 24 ore che il sottoscritto ha frequentato.

Docente-formatore per la sicurezza sul lavoro

Approfondimenti: