Guida “Superbonus 110%”

La guida sul Superbonus 110% – agevolazione introdotta dal Dl Rilancio – spiega tutto quello che c’è da sapere per ottenere la detrazione del 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi che aumentano l’efficienza energetica degli edifici e per quelli antisismici . La guida fornisce indicazioni anche sulla possibilità di cedere la detrazione spettante o di richiedere al fornitore uno sconto immediato per alcune tipologie di spese sostenute nel 2020 e 2021, come gli interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica, misure antisismiche, il recupero o restauro delle facciate, l’installazione di impianti solari fotovoltaici e colonnine per la ricarica dei veicoli.

Guida – pdf

fonte agenziaentrate.gov.it

Approvato il DL Rilancio: testo e riepilogo delle misure sull’energia

Art.128

Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

  1. La detrazione di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:
    a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2017.
    b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
    c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
  2. L’aliquota prevista al comma 1 si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1.
  3. Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
  1. Per gli interventi di cui ai commi 1-bis, 1-quater, 1-quinquies e 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell’articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003.
  2. Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4. In caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
  3. La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.
  4. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
  5. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
  6. Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 .
  1. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 9 si applicano agli interventi effettuati dai condomini, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, salvo quanto previsto al comma 11, dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
  2. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 non si applicano alle spese sostenute dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, in relazione a interventi effettuati su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.
  3. Agli interventi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni previste dall’articolo yyy in materia di opzione per la cessione o sconto dell’importo corrispondente alla detrazione.
  4. Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui al comma 12, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.
  5. I dati relativi all’opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  6. Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui al presente articolo:
    a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all’ Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;
    b) per gli interventi di cui al comma 4, l’efficacia degli stessi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58. I professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
  7. Ferma l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro [XXX] ad euro [YYYY]. I soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a XXX milioni di euro, al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata e al bilancio dello Stato. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n 689. L’organo addetto al controllo sull’osservanza della presente disposizione ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico. 17. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 15 e del visto di conformità di cui al comma 11.

Vedi testo completo: https://cdn.qualenergia.it/wp-content/uploads/2020/05/DLRilancio-13.05.2020ore17.30.pdf

fonte www.qualenergia.it

Normativa

Sono numerosi gli aspetti normativi e regolatori da conoscere per gestire correttamente l’attività di produzione dell’energia elettrica.

Per una visione d’insieme, si suggerisce la lettura del Testo unico ricognitivo della produzione elettrica – TUP, una raccolta, aggiornata al 2 maggio 2013, delle disposizioni adottate dall’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico inerenti la produzione di energia elettrica. Il TUP ha come obiettivo quello di soddisfare esigenze di carattere conoscitivo ed esplicativo per quanti si trovino ad operare nell’ambito della produzione di energia elettrica.

NORMATIVA PRIMARIA
DM 28 luglio 2005
DM 6 febbraio 2006
DM 19 febbraio 2007
D.Lgs 387/03

 

Per leggere nel dettaglio le delibere e i decreti che interessano il mondo dei produttori si invita a visitare la sezione Delibere.

 

(fonte https://e-distribuzione.it/it-IT/Pagine/normativa_produttori.aspx)

Delibere

Di seguito una raccolta completa delle delibere dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI), che riguardano lo scambio sul posto, il dispacciamento, la misura dell’energia elettrica scambiata con la rete, nonché le condizioni procedurali ed economiche.

RIGEDI
Delibera AEEGSI ARG/elt n. 421/2014

 

SCAMBIO SUL POSTO
Delibera AEEGSI ARG/elt n.570/12 e s.m.i.
Delibera AEEGSI ARG/elt n.74/08 e s.m.i.
Delibera AEEGSI ARG/elt n.28/06 e s.m.i.

 

DISPACCIAMENTO
Delibera AEEGSI ARG/elt n. 84/12 e s.m.i.

 

MISURA ENERGIA ELETTRICA SCAMBIATA CON LA RETE
Delibera AEEGSI n. 654/2015/R/eel 

 

ANAGRAFICA UNICA DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE
Delibera AEEGSI ARG/elt n. 205/08

 

CONDIZIONI PROCEDURALI ED ECONOMICHE PER RICHIESTE DI CONNESSIONE PRESENTATE DAL 1 GENNAIO 2009
Delibera AEEGSI ARG/elt n. 99/08 e s.m.i.

 

TRASMISSIONE, DISTRIBUZIONE E MISURA DELL’ENERGIA ELETTRICA
Delibera AEEGSI n. 654/2015/R/eel

 

QUALITÀ DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE, MISURA E VENDITA DELL’ENERGIA ELETTRICA
Delibera AEEGSI n. 646/2015/R/eel  

 

RITIRO DEDICATO
Delibera AEEGSI ARG/elt n.280/07 e s.m.i.

 

ATTUAZIONE DM 19 FEBBRAIO 2007
Delibera AEEGSI ARG/elt n.90/07 e s.m.i.

 

MISURA ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA
Delibera AEEGSI ARG/elt n.88/07 e s.m.i.

 

REGOLAZIONE DEI SERVIZI DI CONNESSIONE, MISURA, TRASMISSIONE, DISTRIBUZIONE, DISPACCIAMENTO E VENDITA NEL CASO DI SISTEMI SEMPLICI DI PRODUZIONE E CONSUMO
Delibera 578/2013/R/eel 
Specifica_tecnica_TISSPC.pdf

 

(fonte https://e-distribuzione.it/it-IT/Pagine/delibere.aspx)

Regole tecniche Produttori Energia

Guida per le connessioni

La Guida per le connessioni alla rete elettrica di e-distribuzione contiene le modalità e condizioni contrattuali, nonché gli standard tecnici di riferimento e le regole tecniche adottate da e-distribuzione, per l’erogazione del servizio di connessione, in conformità con le previsioni delle Deliberazioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico e delle norme CEI di riferimento.

Si precisa che gli allegati di seguito riportati hanno i seguenti campi di applicazione:

  • Richieste di connessione alla rete di Impianti di produzione, a cui si riferiscono le sezioni A-B-F-H-I-J-K-Allegati
  • Richieste di connessione alla rete per la generalità dei clienti MT ed AT, a cui si riferiscono le soluzioni tecniche convenzionali e gli standard tecnici descritti nelle sezioni C-D-E-G.
  • Linea guida DPA ai sensi del DM 29.05.08
  • Procedura di coordinamento tra gestori di rete

La Guida per le Connessioni alla rete elettrica, in seguito alla  pubblicazione della deliberazione 558/2015/R/EEL del 20 novembre 2015, è in corso di aggiornamento, con particolare riferimento alla Sezione B.

ALLEGATI GUIDA PER LE CONNESSIONI
Sezione A: Generalità
Sezione B: Modalità e condizioni contrattuali per l’erogazione da parte di e-distribuzione del servizio di connessione alla rete elettrica per impianti di produzione
Sezione C: Elaborazione della soluzione di connessione
Sezione D: Soluzioni tecniche standard per la connessione
Sezione E: Guida tecnica per le connessioni di qualunque tipologia di clienti alle reti e-distribuzione di alta e media tensione
Sezione F: Guida tecnica per le connessioni di qualunque tipologia di clienti alle reti e-distribuzione in bassa tensione
Sezione G: Standard tecnici realizzativi degli impianti di rete per la connessione AT e MT
Sezione H: Misura dell’energia
Sezione I: Tempi e costi medi di realizzazione
Sezione J: Impianti di connessione realizzati a cura del produttore – progettazione, esecuzione e collaudi
Sezione K: Procedure autorizzative degli impianti di rete per la connessione
Allegati
Linea guida DPA ai sensi del DM 29.05.08
Procedura di coordinamento tra gestori di rete

 

 

(fonte https://e-distribuzione.it/it-IT/Pagine/regole_tecniche.aspx)