La FORMAZIONE alla SICUREZZA nelle scuole

LA FORMAZIONE ALLA SICUREZZA DI LAVORATORI, PREPOSTI, DIRIGENTI E DATORI DI LAVORO RSPP NEL NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI

 

Dal 27 gennaio 2012 sono entrati in vigore gli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11 gennaio 2012, riguardanti la formazione alla sicurezza dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti (art. 37, comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008), nonché dei datori di lavoro che intendano svolgere i compiti di RSPP (art. 34, commi 2 e 3).

Quali le conseguenze per la scuola?
Per la scuola, che rientra tra le attività classificate a “rischio medio”, significa l’obbligo di organizzare, entro 1 anno, per tutto il personale corsi di formazione della durata di almeno 12 ore (4 ore di formazione generale e 8 di formazione specifica) e assicurare un aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore.

Testo degli accordi
Rinvio al testo dell’accordo, per conoscere, oltre alla durata dei corsi, i contenuti, le condizioni per acquisire i crediti formativi, le indicazioni organizzative e metodologiche, i requisiti dei formatori (clicca per visualizzare il pdf):
Accordo formazione per lavoratori, preposti e dirigenti
Accordo formazione per datore di lavoro RSPP
Sintesi dei requisiti principali della formazione da assicurare nella scuola

Alcuni chiarimenti sull’obbligatorietà dei corsi sulla sicurezza nelle scuole

“Il D.Lgs. n. 81/2008 (tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) introduce una novità rispetto al D.Lgs. 626/94: la partecipazione obbligatoria da parte dei lavoratori alla formazione sulla “Sicurezza” organizzata dal datore di lavoro.

Infatti, l’art. 20, comma 2, lettera h), dello stesso Decreto, afferma che il lavoratore ha l’obbligo di “h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro” il quale è tenuto ad adempiere agli obblighi di formazione, di informazione e di addestramento.

Il Dirigente Scolastico, nel caso specifico, che non abbia ottemperato alla predetta disposizione è punito: “e) con l’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro”(art. 55, c. 4, lett. e).

Tale formazione, ai sensi dell’art. 37 comma 12 dello stesso decreto, deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri a carico dei lavoratori.

Alla luce di quanto sopra, si evince che il personale della scuola non può rifiutarsi di partecipare ai Corsi di Formazione sulla Sicurezza organizzati dal Dirigente scolastico in orario di servizio, pena l’applicazione delle sanzioni previste.

Nel caso in cui le suddette attività venissero, per esigenze organizzative, effettuate fuori dall’orario di servizio, il personale ATA avrebbe diritto al recupero.

Per il personale docente, per cui non è previsto il recupero, tali ore, rientrerebbero tra le attività funzionali all’insegnamento previste dall’art. 29 del CCNL 29.11.2007.”

Per la UIL Nazionale, i corsi sono obbligatori solo se svolti durante l’orario di servizio, appunto come detta l’art. 37/12 del D. Lgs. n. 81/2008, altrimenti le ore impegnate dal personale devono essere recuperate, se trattasi degli ATA, oppure rientrare nelle 40 ore delle attività funzionali all’insegnamento di cui all’art. 29 del Contratto (Piano annuale delle attività), se trattasi di personale docente.

Infine si precisa che: trattandosi di attività “collegiali” e considerando che le 40 ore di cui alla lettera a dell’art. 29/3 del CCNL/2007 non vanno confuse o considerate “intercambiabili” con quelle della lettera b (Si fa dunque riferimento a 40+40 ore (distinte) e non ad 80), i corsi sulla sicurezza, se svolti al di fuori dell’orario di servizio (ad es. nel pomeriggio per i docenti), devono necessariamente rientrare nell’art. 29 comma 3 lettera a: “partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue”.