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Decreto 81/08

I quesiti sul decreto 81/08: responsabilita’ di RSPP interno ed esterno

Le disposizioni di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ed in particolare il D. Lgs. n. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, modificato e corretto con il D. Lgs. 3/8/2009 n. 106 impongono la istituzione presso ogni azienda di un servizio di prevenzione e protezione che svolga i compiti di cui all’art. 33 del decreto legislativo medesimo, compiti di prevenzione, di informazione, di formazione, di consultazione e di consulenza in genere da svolgere per conto dei datori di lavoro e prevede, altresì, che tale servizio di prevenzione e protezione possa essere di tipo diretto, interno o esterno.

Lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione da parte del datore di lavoro è previsto dall’art. 34 del D. Lgs. n. 81/2008 ed è consentito solo per quelle aziende che si trovino nelle condizioni indicate nell’allegato II al decreto medesimo e precisamente per le aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori (escluse le aziende industriali di cui all’art. 1 del D.P.R. n. 175 del 17/5/1988 e s. m. soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura, sia pubbliche che private), nonché per le aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori, le aziende della pesca fino a 20 lavoratori e le altre aziende fino a 200 lavoratori.

Il servizio di prevenzione e protezione deve essere invece, secondo il D. Lgs. n. 81/2008, istituito obbligatoriamente all’interno all’azienda e cioè deve essere organizzato con persone dipendenti dall’azienda medesima in alcuni casi previsti nell’art. 31 comma 6 del decreto stesso e precisamente:

  • nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
  • nelle centrali termoelettriche;
  • negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
  • nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
  • nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
  • nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
  • nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

In tutti gli altri casi, e cioè quando il datore di lavoro non ha inteso avvalersi della facoltà di svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione e nel caso in cui le aziende non ricadono nelle ipotesi di cui al comma 6 dell’articolo 31, il servizio di prevenzione e protezione può essere interno oppure esterno, e cioè costituito da persone tutte esterne all’azienda, oppure di tipo misto e cioè costituito da persone in parte interne ed in parte esterne all’azienda.

 

La FORMAZIONE alla SICUREZZA nelle scuole

Dal 27 gennaio 2012 sono entrati in vigore gli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11 gennaio 2012, riguardanti la formazione alla sicurezza dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti (art. 37, comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008), nonché dei datori di lavoro che intendano svolgere i compiti di RSPP (art. 34, commi 2 e 3).

Quali le conseguenze per la scuola?
Per la scuola, che rientra tra le attività classificate a “rischio medio”, significa l’obbligo di organizzare, entro 1 anno, per tutto il personale corsi di formazione della durata di almeno 12 ore (4 ore di formazione generale e 8 di formazione specifica) e assicurare un aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore.

Dal 27 gennaio 2012 sono entrati in vigore gli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11 gennaio 2012, riguardanti la formazione alla sicurezza dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti (art. 37, comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008), nonché dei datori di lavoro che intendano svolgere i compiti di RSPP (art. 34, commi 2 e 3).

Quali le conseguenze per la scuola?
Per la scuola, che rientra tra le attività classificate a “rischio medio”, significa l’obbligo di organizzare, entro 1 anno, per tutto il personale corsi di formazione della durata di almeno 12 ore (4 ore di formazione generale e 8 di formazione specifica) e assicurare un aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore.

Docente-formatore per la sicurezza sul lavoro

Il Decreto del Ministero del Lavoro del 6 marzo 2013 (in vigore dal 18 marzo 2014), in attuazione del Decreto Legislativo n. 81/2008, definisce i criteri per la qualificazione del docente-formatore in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro, richiedendo la contemporanea presenza di 3 fattori fondamentali e obbligatori: conoscenza, esperienza e capacità didattica del formatore.
Quest’ultima, può essere certificata attraverso la frequenza di uno specifico percorso formativo in didattica per la sicurezza sul lavoro della durata di 24 ore che il sottoscritto ha frequentato.

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Tutte le aziende che occupano almeno un lavoratore dipendente oppure i soggetti che, pur non avendo lavoratori dipendenti in senso proprio, si avvalgono dell’opera di soci, amministratori, praticanti, a partire dal 1° Giugno 2013, devono elaborare il DVR.
Il documento DVR, effettuato con le nuove procedure standardizzate, andrà in sostituzione della precedente AUTOCERTIFICAZIONE DEI RISCHI che non avrà più alcun valore.

Coordinatore della Sicurezza nei Cantieri

Quella del coordinatore della sicurezza è una figura professionale importantissima, che riguarda in dettaglio la sicurezza sul lavoro e la regolarità dei cantieri temporanei e mobili. Dei cantieri edili ad esempio e in generale dei “lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali (Testo unico Allegato X)”.
ll Coordinatore della sicurezza si trova nella posizione intermedia tra i committenti e i progettisti ai quali spetta la prima e indispensabile pianificazione e organizzazione della sicurezza in cantiere, le ditte sul campo e gli operai. È una figura che ha due parti, due sezioni e rispettivi ruoli, distinti e paralleli che possono essere ricoperti anche da due professionisti differenti. Parliamo del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

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