da Michele Capodaglio | Giu 20, 2015 | scuola, sicurezza lavoro
LA FORMAZIONE ALLA SICUREZZA DI LAVORATORI, PREPOSTI, DIRIGENTI E DATORI DI LAVORO RSPP NEL NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI
Dal 27 gennaio 2012 sono entrati in vigore gli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11 gennaio 2012, riguardanti la formazione alla sicurezza dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti (art. 37, comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008), nonché dei datori di lavoro che intendano svolgere i compiti di RSPP (art. 34, commi 2 e 3).
Quali le conseguenze per la scuola?
Per la scuola, che rientra tra le attività classificate a “rischio medio”, significa l’obbligo di organizzare, entro 1 anno, per tutto il personale corsi di formazione della durata di almeno 12 ore (4 ore di formazione generale e 8 di formazione specifica) e assicurare un aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore.
Testo degli accordi
Rinvio al testo dell’accordo, per conoscere, oltre alla durata dei corsi, i contenuti, le condizioni per acquisire i crediti formativi, le indicazioni organizzative e metodologiche, i requisiti dei formatori (clicca per visualizzare il pdf):
• Accordo formazione per lavoratori, preposti e dirigenti
• Accordo formazione per datore di lavoro RSPP
• Sintesi dei requisiti principali della formazione da assicurare nella scuola
da Michele Capodaglio | Dic 16, 2014 | corsi, scuola, sicurezza lavoro
Il Decreto del Ministero del Lavoro del 6 marzo 2013 (in vigore dal 18 marzo 2014), in attuazione del Decreto Legislativo n. 81/2008, definisce i criteri per la qualificazione del docente-formatore in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro, richiedendo la contemporanea presenza di 3 fattori fondamentali e obbligatori: conoscenza, esperienza e capacità didattica del formatore.
Quest’ultima, può essere certificata attraverso la frequenza di uno specifico percorso formativo in didattica per la sicurezza sul lavoro della durata di 24 ore che il sottoscritto ha frequentato.
da Michele Capodaglio | Mag 8, 2014 | corsi, scuola, sicurezza lavoro
“Il D.Lgs. n. 81/2008 (tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) introduce una novità rispetto al D.Lgs. 626/94: la partecipazione obbligatoria da parte dei lavoratori alla formazione sulla “Sicurezza” organizzata dal datore di lavoro.
Infatti, l’art. 20, comma 2, lettera h), dello stesso Decreto, afferma che il lavoratore ha l’obbligo di “h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro” il quale è tenuto ad adempiere agli obblighi di formazione, di informazione e di addestramento.
Il Dirigente Scolastico, nel caso specifico, che non abbia ottemperato alla predetta disposizione è punito: “e) con l’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro”(art. 55, c. 4, lett. e).
Tale formazione, ai sensi dell’art. 37 comma 12 dello stesso decreto, deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri a carico dei lavoratori.
Alla luce di quanto sopra, si evince che il personale della scuola non può rifiutarsi di partecipare ai Corsi di Formazione sulla Sicurezza organizzati dal Dirigente scolastico in orario di servizio, pena l’applicazione delle sanzioni previste.
Nel caso in cui le suddette attività venissero, per esigenze organizzative, effettuate fuori dall’orario di servizio, il personale ATA avrebbe diritto al recupero.
Per il personale docente, per cui non è previsto il recupero, tali ore, rientrerebbero tra le attività funzionali all’insegnamento previste dall’art. 29 del CCNL 29.11.2007.”
Per la UIL Nazionale, i corsi sono obbligatori solo se svolti durante l’orario di servizio, appunto come detta l’art. 37/12 del D. Lgs. n. 81/2008, altrimenti le ore impegnate dal personale devono essere recuperate, se trattasi degli ATA, oppure rientrare nelle 40 ore delle attività funzionali all’insegnamento di cui all’art. 29 del Contratto (Piano annuale delle attività), se trattasi di personale docente.
Infine si precisa che: trattandosi di attività “collegiali” e considerando che le 40 ore di cui alla lettera a dell’art. 29/3 del CCNL/2007 non vanno confuse o considerate “intercambiabili” con quelle della lettera b (Si fa dunque riferimento a 40+40 ore (distinte) e non ad 80), i corsi sulla sicurezza, se svolti al di fuori dell’orario di servizio (ad es. nel pomeriggio per i docenti), devono necessariamente rientrare nell’art. 29 comma 3 lettera a: “partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue”.
da Michele Capodaglio | Apr 18, 2014 | sicurezza cantieri
visore sicurezza CM
Il Coordinatore
Quella del coordinatore della sicurezza è una figura professionale importantissima, che riguarda in dettaglio la sicurezza sul lavoro e la regolarità dei cantieri temporanei e mobili. Dei cantieri edili ad esempio e in generale dei “lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali (Testo unico Allegato X)”.
ll Coordinatore della sicurezza si trova nella posizione intermedia tra i committenti e i progettisti ai quali spetta la prima e indispensabile pianificazione e organizzazione della sicurezza in cantiere, le ditte sul campo e gli operai. È una figura che ha due parti, due sezioni e rispettivi ruoli, distinti e paralleli che possono essere ricoperti anche da due professionisti differenti. Parliamo del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
Coordinatore Sicurezza Cantieri
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da Michele Capodaglio | Apr 16, 2014 | corsi, scuola, sicurezza lavoro
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