Alcuni chiarimenti sull’obbligatorietà dei corsi sulla sicurezza nelle scuole

“Il D.Lgs. n. 81/2008 (tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) introduce una novità rispetto al D.Lgs. 626/94: la partecipazione obbligatoria da parte dei lavoratori alla formazione sulla “Sicurezza” organizzata dal datore di lavoro.

Infatti, l’art. 20, comma 2, lettera h), dello stesso Decreto, afferma che il lavoratore ha l’obbligo di “h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro” il quale è tenuto ad adempiere agli obblighi di formazione, di informazione e di addestramento.

Il Dirigente Scolastico, nel caso specifico, che non abbia ottemperato alla predetta disposizione è punito: “e) con l’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro”(art. 55, c. 4, lett. e).

Tale formazione, ai sensi dell’art. 37 comma 12 dello stesso decreto, deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri a carico dei lavoratori.

Alla luce di quanto sopra, si evince che il personale della scuola non può rifiutarsi di partecipare ai Corsi di Formazione sulla Sicurezza organizzati dal Dirigente scolastico in orario di servizio, pena l’applicazione delle sanzioni previste.

Nel caso in cui le suddette attività venissero, per esigenze organizzative, effettuate fuori dall’orario di servizio, il personale ATA avrebbe diritto al recupero.

Per il personale docente, per cui non è previsto il recupero, tali ore, rientrerebbero tra le attività funzionali all’insegnamento previste dall’art. 29 del CCNL 29.11.2007.”

Per la UIL Nazionale, i corsi sono obbligatori solo se svolti durante l’orario di servizio, appunto come detta l’art. 37/12 del D. Lgs. n. 81/2008, altrimenti le ore impegnate dal personale devono essere recuperate, se trattasi degli ATA, oppure rientrare nelle 40 ore delle attività funzionali all’insegnamento di cui all’art. 29 del Contratto (Piano annuale delle attività), se trattasi di personale docente.

Infine si precisa che: trattandosi di attività “collegiali” e considerando che le 40 ore di cui alla lettera a dell’art. 29/3 del CCNL/2007 non vanno confuse o considerate “intercambiabili” con quelle della lettera b (Si fa dunque riferimento a 40+40 ore (distinte) e non ad 80), i corsi sulla sicurezza, se svolti al di fuori dell’orario di servizio (ad es. nel pomeriggio per i docenti), devono necessariamente rientrare nell’art. 29 comma 3 lettera a: “partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue”.

RSPP esterno negli istituti scolastici

 

sicurezza lavoro nelle scuole

sicurezza lavoro nelle scuole

Il Testo Unico 81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, impone al datore di lavoro (il Dirigente scolastico) l’obbligo di nomina del’RSPP ovvero: il responsabile della sicurezza sul lavoro predisposto alla valutazione dei rischi connessi alla attività lavorativa.

Per evitare il rischio di sanzioni, il Dirigente Scolastico (DS), dovrà nominare un RSPP esterno oppure, come specificato dalla normativa, frequentando un corso RSPP potrà svolgerlo in prima persona.

Corso RSPP per il DS:
La legge che regolamenta il ruolo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione sul luogo di lavoro, presuppone che il DS, dovrà necessariamente seguire un corso RSPP certificato, della durata di 16 ore e volto al trasferimento delle competenze che garantiranno il raggiungimento dei requisiti professionali.

Corso RSPP per professionisti:
Nel caso in cui il DS non sia disposto a ricoprire il ruolo di RSPP, i compiti di prevenzione e tutela spetteranno obbligatoriamente ad un consulente esterno che assumerà il ruolo di responsabile della sicurezza sul lavoro.

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