Il servizio di Scambio sul Posto è unaparticolare formadiautoconsumoin sito che consente dicompensarel’energia elettricaprodottae immessa in rete in un certo momento con quellaprelevataeconsumatain un momento differente da quello in cui avviene la produzione.
Nello Scambio sul Posto si utilizza quindi il sistema elettrico quale strumento per l’immagazzinamento virtuale dell’energia elettrica prodotta ma non contestualmente autoconsumata.Condizione necessariaper l’erogazione del servizio è lapresenza di impianti per il consumoe per la produzione di energia elettrica sottesi a un unico punto di connessione con la rete pubblica.
Il GSE pubblica le graduatorie degli impianti iscritti ai Registri e alle Aste dell’VIII procedura prevista dal DM 4 luglio 2019. Nello specifico, per Aste e Registri del Gruppo A, che riguardano gli impianti eolici e fotovoltaici, sono stati assegnati in totale oltre 386 MW, mentre per le Aste e i Registri del Gruppo B, relative agli impianti idroelettrici, sono risultati in posizione utile impianti per 3,5 MW.
Inoltre, per il Registro A2, sono stati assegnati 53 MW per incentivare l’installazione di nuovi impianti fotovoltaici con la contestuale rimozione dell’amianto.
Sono disponibili nella specifica sezione del sito, suddivisi per Gruppo e relativo contingente di potenza come previsto nei Bandi del 31/01/2022:
le graduatorie degli impianti risultati in posizione tale da rientrare nel pertinente contingente sulla base delle informazioni dichiarate dal Soggetto Responsabile e come riscontrate dal GSE nella documentazione allegata alla richiesta di iscrizione (Tabella A);
gli elenchi degli impianti esclusi per mancato pagamento dei costi d’istruttoria, come previsto dal DM 24 dicembre 2014, o per motivi riscontrati dal GSE dall’analisi della documentazione allegata alla richiesta di iscrizione (Tabella B);
gli elenchi degli impianti oggetto di rinuncia le cui istanze sono state presentate entro il 25/05/2022 (Tabella D).
Con riferimento agli impianti ammessi, si precisa che i contingenti di potenza disponibile indicati nei Bandi del 31/01/2022 sono stati riallocati secondo i meccanismi previsti dal Decreto, come aggiornati dal Decreto legislativo 199/2021.
Il GSE rende inoltre disponibile tabella riepilogativa, con evidenza, per ciascun Gruppo, Registro o Asta, del contingente di potenza disponibile, del numero e della potenza degli impianti iscritti e ammessi in posizione utile. Per questi la presente pubblicazione è da intendersi come comunicazione di esito positivo della procedura a seguito della quale, tenuto conto delle proroghe concesse, decorrono i termini per l’entrata in esercizio degli impianti, previsti dal Regolamento Operativo per l’accesso agli incentivi.
L’Elenco aggiornato dei procedimenti e dei connessi adempimenti prorogati è disponibile qui.
Le richieste di accesso agli incentivi per gli impianti ammessi in Tabella A devono essere presentate tramite il Portale FER-E entro 30 giorni solari dalla data di entrata in esercizio, secondo le modalità specificate dal Regolamento Operativo per l’accesso agli incentivi, pena l’applicazione del c.d. “fuori tempo”.
Le richieste di accesso agli incentivi, per gli impianti ammessi in Tabella A e già in esercizio, potranno essere presentate a partire dal 31/05/2022 e non oltre il 30/06/2022, per non incorrere nel c.d. “fuori tempo”.
Il GSE ricorda che, qualora dalla valutazione dell’ulteriore documentazione inviata dal Soggetto Responsabile nell’ambito della richiesta di accesso agli incentivi e/o acquisita da altri Soggetti (ad esempio, Pubbliche Amministrazioni, Gestori di Rete) dovessero emergere la non sussistenza e/o il venir meno del possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione al pertinente Registro o Asta o, nel caso di contingente saturato, dei criteri rilevanti ai fini della formazione della graduatoria (criteri di priorità), il GSE non ammetterà l’impianto agli incentivi.
Ai soggetti proponenti degli impianti esclusi (Tabella B) in fase di formazione delle graduatorie, il GSE invierà, entro 15 giorni, una comunicazione specificando i motivi dell’esclusione.
DM 4 LUGLIO 2019, ONLINE I BANDI PER L’ISCRIZIONE A ASTE E REGISTRI
Il GSE pubblica i Bandi della nona, e ultima, procedura di Aste e Registri del DM 4 luglio 2019, secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo 199 del 2021. IBandi, relativi ai contingenti di potenza non assegnati nelle precedenti proceduresono scaricabili dai seguenti link:
Le iscrizioni sono aperte dalleore 12:00del 31 maggio 2022fino alle12:00del 30 giugno 2022con le richieste che dovranno essere trasmesse,entro e non oltre il termine di chiusura, esclusivamente attraverso ilPortale FER-E, accessibile tutti i giorni 24 ore su 24, tranne quelli di apertura e chiusura.
Il GSE ricorda che i valori di potenza disponibile, indicati nei rispettivi bandi, potranno essere incrementati in applicazione dei meccanismi di riallocazione previsti dal DM2019, come aggiornati dal Decreto Legislativo 199 del 2021 (art.9.5). Per tale ragione, è possibile presentare richiesta di iscrizione anche per il Registro Gruppo A il cui contingente, alla data odierna, risulta nullo.
Prima di inoltrare la richiesta di iscrizione ai Registri o alle Aste, il Soggetto Responsabile è tenuto a effettuare la registrazione dell’impianto su GAUDÌ e ad attendere chel’impianto risulti nello stato “Impianto Validato”; si invitano quindi i Soggetti Responsabili a tenere in considerazione i tempi tecnici di validazione su GAUDÌ per rispettare la scadenza del bando.
Il GSE ricorda inoltre che, in base al DM2019, il Soggetto Responsabile, a pena di esclusione, deve inviare in fase di iscrizione la documentazione riportata nell’Allegato DdelRegolamento Operativo per l’iscrizione ai Registri e alle Aste, finalizzata a comprovare il rispetto deirequisiti generalie la sussistenza delle condizioni necessarie per l’applicazione deicriteri di prioritàindicati nella Dichiarazione sostituiva di atto di notorietà, sottoscritta per l’iscrizione.
Il DM2019 prevede inoltre che, per gli impianti che partecipano alle procedure di Registro e Asta apertesuccessivamente al 1° gennaio 2021, le tariffe di riferimento della Tabella 1.1 sono ridotte del 5%, per gli impianti del Gruppo A, e del 2%, per gli impianti del Gruppo B.
Al via il 31 gennaio 2022 l’ottavo bando che metterà a disposizione tutta la potenza non assegnata nelle precedenti gare. Il 31 maggio 2022, qualora non venisse assegnata tutta la potenza, il GSE aprirà una nuova procedura di gara
Roma, 23 dicembre 2021. Con lo scopo di sostenere lo sviluppo delle fonti rinnovabili, il Gestore dei Servizi Energetici ha pubblicato oggi sul proprio sito il nuovocalendario 2022 delle aste, per mettere a disposizione degli operatori tutta la potenza non assegnata nelle precedenti gare.
L’apertura del nuovo bando, l’ottavo, è prevista alleore 12 del prossimo31 gennaio2022, secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo 199 del 2021, che ha recepito la Direttiva Europea RED II. Qualora anche con l’ottavo bando non venisse assegnata tutta la potenza a disposizione, il GSE aprirà una nuova procedura di gara il31 maggio 2022.
Itempi di svolgimento delle sessionie quelli di pubblicazione delle graduatorie relative ai nuovi bandi sono gli stessistabiliti dal Decreto Fer 1, cioè 30 giorni per la chiusura del bando e 90 giorni per la pubblicazione degli esiti. Dunque, per l’ottava procedura che si aprirà il 31 gennaio, lachiusura è prevista alle ore 12 del 2 marzo 2022e la relativa pubblicazione degli esiti avverrà sul sito del GSEentro il 31 maggio 2022. Medesimi tempi anche per l’eventuale nono bando.
I bandi per l’ottava gara saranno resi noti a seguito della pubblicazione, entro il 28 gennaio 2022, delle graduatorie della settima gara e indicheranno, per ciascun gruppo di impianti, il contingente di potenza non assegnata nella precedente Procedura.
Le procedure si svolgeranno in attesa deinuovi Decreti di aggiornamento dei regimi di sostegnoalle fonti rinnovabili, che metteranno a disposizione degli operatori nuova potenza incentivabile.
Tutte informazioni relative ai bandi sono disponibilinell’apposita sezionedel sito GSE.
Il GSE ricorda che, sulla base dell’art. 4.2 del DM2019, il Soggetto Responsabile, a pena di esclusione, in fase di iscrizione deve inviare, sempre tramite il Portale FER-E, la documentazione descritta nell’Allegato D delRegolamento Operativo per l’iscrizione ai Registri e alle Aste del DM 4 luglio 2019, atta a comprovare il rispetto dei requisiti generali (DM2019, art. 3) e il possesso delle caratteristiche necessarie per l’applicazione dei criteri di priorità (DM2019, artt. 9, 14 e 17) indicati dal Soggetto Responsabile nella Dichiarazione sostituiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 rilasciata per l’iscrizione.
Ai fini della formazione delle graduatorie, per gli impianti in posizione utile nel relativo contingente, il GSE verifica la corrispondenza tra i dati e le informazioni dichiarate dal Soggetto Responsabile e quanto riscontrabile nella documentazione trasmessa e, laddove rilevi l’assenza o la mancata evidenza del possesso dei requisiti e/o dei criteri di priorità dichiarati in fase di iscrizione o il ricorrere di una o più violazioni rilevanti così come previsto dall’art.11 del DM 31 gennaio 2014, determina l’esclusione dalla graduatoria (DM2019, art. 4.4). Con riferimento ai soli criteri di priorità, quanto sopra non si applica nel caso il contingente non sia saturato, anche a seguito dell’applicazione dei meccanismi di riallocazione della potenza previsti (art. 20 DM2019).
In merito a quanto sopra, si ritiene opportuno ricordare che, visti i principi stabiliti dal DM2019 e la natura concorsuale dei Registri e delle Aste, in caso di carenza della documentazione trasmessa non è possibile per il GSE effettuare richieste d’integrazione ai Soggetti Responsabili, non potendosi invocare il principio del “soccorso amministrativo”.
Il GSE raccomanda pertanto ai Soggetti Responsabili che effettuano l’iscrizione di verificare con la massima attenzione la correttezza, la completezza e la leggibilità di tutti i dati e di tutte le informazioni contenuti nella Dichiarazione sostituiva di atto di notorietà e nella documentazione allegata, nonché la rispondenza di quest’ultima a quanto previsto dall’Allegato D delRegolamento Operativo per l’iscrizione ai Registri e alle Aste del DM 4 luglio 2019 con il fine di fornire evidenza del possesso dei requisiti per l’iscrizione e della sussistenza dei criteri di priorità dichiarati.
CRITICITÀ RISCONTRATE NELLE ISTRUTTORIE EFFETTUATE PER IL 1°BANDO
Sulla base delle principali criticità riscontrate nell’ambito delle istruttorie effettuate per il primo Bando, si ricorda, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che all’atto dell’iscrizione:
per attestare il possesso del requisito (DM2019, art. 3.5.a), è necessario trasmettere copia del Titolo autorizzativo o abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto, incluse eventuali varianti, o della Comunicazione all’Ente competente, nel caso l’intervento possa essere realizzato in regime di edilizia libera. Il Titolo autorizzativo/abilitativo o la Comunicazione, anche per impianti a progetto, deve essere in capo al Soggetto Responsabile che richiede l’iscrizione ai Registri o alle Aste; pertanto, in caso di avvenuto trasferimento di titolarità, è necessario trasmettere evidenza dell’avvenuta voltura del Titolo o del subentro, nel caso di Comunicazione. Nei casi in cui il Titolo autorizzativo/abilitativo o la Comunicazione si siano perfezionati per silenzio assenso ovverosia senza specifico riscontro dell’Ente competente, è necessario fornire evidenza dell’avvenuta ricezione da parte dell’Ente (avvenuta protocollazione, ricevuta di consegna della PEC o della raccomandata, attestazione di avvenuta ricezione da parte dello stesso Ente, ecc);
con esclusione delle fattispecie per le quali è possibile l’iscrizione ai Registri o alle Aste anche a seguito dell’avvenuto avvio dei lavori, la data di inizio dei lavori, comunicata all’Ente competente o al Comune, dovrà in ogni caso essere successiva alla data ultima di pubblicazione della relativa graduatoria (DM2019, art. 3.4). Per attestare quanto sopra, è necessario che il Soggetto Responsabile specifichi, nelle comunicazioni afferenti a procedure che consentono l’immediato avvio dei lavori successivamente alla comunicazione all’Ente (SCIA, DIA, CILA, Comunicazione Edilizia libera, ecc.), che la data di inizio dei lavori sarà in ogni caso successiva alla data ultima di pubblicazione della graduatoria in cui l’impianto risulterà ammesso in posizione utile;
per attestare il possesso del requisito (DM2019, art. 3.5.a), è necessario trasmettere copia del preventivo di connessione ricevuto dal Gestore di Rete, comprensivo della documentazione atta a fornire l’evidenza dell’avvenuta accettazione:
relativa dichiarazione di accettazione definitiva;
documentazione comprovante l’avvenuto pagamento del corrispettivo previsto per l’accettazione del preventivo, in conformità con quanto previsto dal TICA o con le Modalità e Condizioni Contrattuali per l’erogazione del servizio di connessione (MCC) adottate dal Gestore di Rete e verificate dall’ARERA. Nel caso in cui le MCC non prevedano il pagamento del corrispettivo per l’accettazione del preventivo, deve essere allegata relativa attestazione in tal senso del Gestore di Rete;
documentazione attestante l’avvenuto invio della dichiarazione di accettazione al Gestore di Rete;
nel caso di trasferimento da un precedente titolare, evidenza della richiesta di voltura al Gestore di Rete.
Nel caso di impianti in esercizio e per le categorie d’intervento diverse dal “nuovo impianto” in cui l’intervento non abbia comportato alcuna modifica della connessione alla rete esistente, in luogo del preventivo di connessione, deve essere fornita documentazione comunque denominata attestante la titolarità da parte del Soggetto Responsabile del contratto di connessione alla rete esistente dell’impianto, quale ad esempio Regolamento di esercizio e Dichiarazione di messa in tensione dell’impianto rilasciata dal Gestore di Rete;
per gli impianti idroelettrici che vengono iscritti ai Registri o alle Aste in virtù di una delle caratteristiche costruttive di cui all’art. 4.3.b, punti i., ii., iii. e iv., del DM2016, il rispetto della caratteristica dichiarata deve essere dimostrato mediante specifica attestazione rilasciata dall’Ente preposto al rilascio della concessione di derivazione, ove non già esplicitato nel titolo concessorio o nel relativo disciplinare. Al riguardo, il GSE raccomanda ai Soggetti Responsabili di verificare con attenzione che nella concessione/disciplinare sia presente la descrizione esplicita della caratteristica costruttiva e, in caso di mancata evidenza o descrizione non esaustiva, di allegare cautelativamente l’attestazione completa ed esplicita dal parte dell’Ente preposto al rilascio della concessione;
per gli impianti dei Gruppi A, A-2 e B, con potenza superiore a 100 kW, ai fini dell’iscrizione ai Registri o alle Aste, è necessario prestare una fideiussione provvisoria, a garanzia della reale qualità del progetto, avente le caratteristiche descritte al paragrafo 2.5 del Regolamento Operativo per l’iscrizione ai Registri e alle Aste del DM 4 luglio 2019. In particolare si ricorda che detta fideiussione deve essere rilasciata da un istituto bancario, redatta secondo lo schema riportato nell’Allegato D (modello E.15)del Regolamento Operativo per l’iscrizione ai Registri e alle Aste del DM 4 luglio 2019 e recapitata in originale al GSE entro 15 giorni successivi alla chiusura del periodo di presentazione delle domande d’iscrizione ai Registri o alle Aste.
Il GSE ricorda infine che, per gli impianti inseriti in posizione non utile (Tabella C) nelle graduatorie, non è stata accertata la corrispondenza tra i dati e le informazioni dichiarati dal Soggetto Responsabile e quanto riscontrabile nella documentazione trasmessa e, pertanto, raccomanda ai Soggetti Responsabili di verificare, anche sulla base delle raccomandazioni sopra fornite, il possesso dei requisiti e la sussistenza dei criteri di priorità, ai fini di una eventuale iscrizione alla nuova procedura.
Per ulteriori informazioni visita la sezione dedicata.
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